Art. 8.
(Commissione di verifica
e di valutazione).

      1. Ciascuna istituzione scolastica istituisce una commissione di verifica e di valutazione, presieduta dal direttore didattico, e costituita da quattro docenti di ruolo.
      2. La commissione di verifica e di valutazione ha il compito di procedere alla autovalutazione del funzionamento della

 

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scuola e della attività educativa e didattica ed, in particolare, deve garantire:

          a) la tutela del diritto dell'alunno ad una prestazione educativa e didattica adeguata e commisurata alle proprie potenzialità;

          b) la conformità dell'intervento formativo agli obiettivi fissati dallo Stato;

          c) gli standard minimi di produttività della singola istituzione scolastica.