1. Ciascuna istituzione scolastica istituisce una commissione di verifica e di valutazione, presieduta dal direttore didattico, e costituita da quattro docenti di ruolo.
2. La commissione di verifica e di valutazione ha il compito di procedere alla autovalutazione del funzionamento della
a) la tutela del diritto dell'alunno ad una prestazione educativa e didattica adeguata e commisurata alle proprie potenzialità;
b) la conformità dell'intervento formativo agli obiettivi fissati dallo Stato;
c) gli standard minimi di produttività della singola istituzione scolastica.